1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti, anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'amministrazione creditrice e il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla medesima Corte dei conti.
2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo ai sensi del comma 1 è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al medesimo comma 1, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.
3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'ufficio di procura della Corte dei conti, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere estinto mediante l'accordo transattivo di cui ai commi 1 e 2, con l'applicazione delle percentuali minima e massima ivi indicate. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tale caso al 60 per cento di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso la sentenza di assoluzione del convenuto.
4. Qualora il giudizio innanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre diciotto anni dalla verificazione del fatto produttivo del danno erariale, gli importi percentuali di cui ai commi 2 e 3 non possono superare il 20 per cento della somma indicata in sentenza, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.
5. Non possono beneficiare dell'accordo transattivo di cui al comma 4 gli interessati che sono stati condannati con sentenza